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STATUTO
art. 1 – Costituzione
art. 2 – Finalità
art. 3 – Soci dell’Associazione
art. 4 – Diritti e obblighi dei Soci
art. 5 – Organi
art. 6 – Assemblea dei Soci
art. 7 – Consiglio Direttivo
art. 8 – Presidente
art. 9 – Vice Presidente
art. 10 – Segretario
art. 11 – Collegio dei revisori dei conti
art. 12 – Collegio arbitrale
art. 13 – Durata delle cariche
art. 14 – Risorse economiche
art. 15 – Quota sociale
art. 16 – Bilancio
art. 17 – Mezzi di informazione
art. 18 – Scioglimento dell’Associazione
art. 19 – Modifiche dello statuto
art. 20 – Norme di rinvio
art. 1 – Costituzione
1. E’ costituita con sede in Agrigento, l’associazione denominata “Centro del
Mediterraneo”, qui di seguito detta Associazione, retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in
materia. top
art. 2 – Finalità
1. L’Associazione vuole essere un laboratorio culturale ovvero un centro di incontro tra le diverse
forme del sapere.top
2. L’Associazione intende diffondere la cultura dell’eccellenza, promuovendo incontri tra docenti,
studenti universitari, professionisti. Gli incontri possono essere sia tra i Soci che rivolti alla Società
civile al fine di favorire una crescita culturale per la società.top
3. L’Associazione è fortemente europeista. Si propone di essere un punto di convergenza tra le
culture dei diversi Paesi della Comunità Europea favorendo la crescita di un’Europa delle persone e
non solo delle Nazioni.top
4. L’Associazione vuole promuovere inoltre l’integrazione tra le diverse culture che si incontrano nel
Mediterraneo, fermi restando i principi di dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e
giustizia, riconosciuti e tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed i principi
ispiratori, sanciti e tutelati dalla Costituzione della Repubblica Italiana.top
5. Per il raggiungimento dei suoi scopi, autonomamente o in collaborazione con enti, associazioni ed
altri soggetti, l’Associazione promuove:
• attività culturali: convegni, conferenze, mostre tematiche, dibattiti, proiezioni di film e
documentari, concerti;
• attività di ricerca: studi, progetti e ricerche;
• attività di servizio: azioni dirette alla tutela di minoranze culturali, alla difesa di diritti
individuali, alla salvaguardia di luoghi e manufatti di rilevanza culturale, storica o
ambientale;
•
attività divulgative: interventi didattici finalizzati, seminari per educatori, insegnanti,
operatori sociali e dell'informazione;
• attività ludiche: feste, tornei, riunioni conviviali;
• attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, degli atti di convegni, delle risultanze di
studi e ricerche compiute o promosse, di materiale didattico e formativo, anche nei formati
audiovisivo o multimediale.top
6. L’associazione ha come logo una linea che rappresenta le coste del Mar Mediterraneo, che unisce
popoli di diverse etnie, lingue e religioni.top
7. L’Associazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro. top
art. 3 – Soci dell’Associazione
1. Possono essere Soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, associazioni ed
enti pubblici e privati che per la loro attività sono interessati all’attività dell’Associazione stessa.
Sono Soci dell’Associazione i fondatori e coloro i quali ne fanno richiesta e la cui domanda di
adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.top
2. I Soci si dividono nelle seguenti categorie:
• soci ordinari: che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la
quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
• soci sostenitori: con quota annuale non inferiore al doppio della quota stabilita per i soci
ordinari;
•
soci onorari: a carattere vitalizio, esonerati dal versamento di quote annuali;
• soci fondatori: che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
• soci aggregati: familiari di soci (o comunque legati da vincolo d'unione), ovvero studenti o
minorenni associati per collaborare a specifici progetti, per i quali si applica una quota
annuale pari alla metà di quella stabilita per i soci ordinari.
Altre categorie sociali possono essere istituite e regolamentate dall'Assemblea. top
3. Nella domanda di adesione, indirizzata al Presidente, l’aspirante socio deve dichiarare di
accettare senza riserve lo statuto dell’Associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del
Consiglio Direttivo. top
4. Su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea può eleggere Soci Onorari: personalità distintesi
per particolari meriti secondo le finalità dell’Associazione; per questa elezione è necessaria la
maggioranza dei due terzi dei presenti. I Soci Onorari, pur facendo parte dell’Associazione, non
godono dei diritti e non rispondono dei doveri propri dei soci effettivi. top
5. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di stabilire una quota associativa annuale. I Soci o enti e società
possono contribuire al finanziamento dell’Associazione mediante contributi volontari. top
6. L’appartenenza all’Associazione è revocata “ipso facto” e confermata con delibera del Consiglio
Direttivo per:
• decesso, dimissioni, insolvenza o morosità nella corresponsione della quota associativa;
• indegnità causata da comportamenti contrari alle finalità dell’Associazione. top
7. L’Associazione terrà un registro dei Soci, sotto la responsabilità del Segretario. top
art. 4 – Diritti e obblighi dei Soci
1. Tutti i Soci hanno uguali diritti e possono prestare la propria opera, volontaria e gratuita, a favore
delle iniziative proposte ed organizzate dall’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari. top
2. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a
svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’Associazione. top
3. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali ed i
contributi nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo e a prestare il lavoro preventivamente
concordato. top
art. 5 – Organi
1. Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Vice Presidente;
• il Segretario;
• il collegio dei revisori dei conti. top
art. 6 – Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con la quota sociale. Ogni Socio ha diritto di
intervento e di voto. top
2. L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, due volte all’anno e, in via straordinaria, ogni qual volta
il Presidente lo ritenga necessario. top
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli
argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (e-mail,
lettera). top
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il
Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro quindici
giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla
convocazione. top
5. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno
dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione è
regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega. top
6. Ciascun Socio non può essere portatore di più di due deleghe. top
7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo
quanto previsto, per singoli casi, dal presente Statuto. top
8. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
• eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
• eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
• approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
• approvare il bilancio preventivo;
• approvare il bilancio consuntivo;
• approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo
19;
•
deliberare lo scioglimento dell’Associazione come specificato al successivo articolo 18. top
9. Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. top
art. 7 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da dieci membri. Esso può cooptare
altri dieci membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. top
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi. top
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli
argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (e-mail,
lettera). top
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il
Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro dodici giorni
dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione. top
5. In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà
più uno dei componenti in carica. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la
presenza di almeno un terzo dei componenti in carica. top
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
• eleggere il Presidente;
• assumere il personale;
• nominare il Segretario;
• fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
• sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
• determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma
generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e
autorizzandone la spesa;
• accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
• ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal
Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
• nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell’Associazione. top
7. Il Consiglio Direttivo si può articolare in Commissioni in numero stabilito dal Consiglio stesso
secondo le necessità di intervento dell’Associazione. Ogni Commissione è presieduta da uno dei
membri del Consiglio Direttivo e nomina al suo interno un segretario che può partecipare, quando
necessario, alle riunioni del Consiglio Direttivo ma esprimersi solo con voto consultivo. Possono far
parte delle Commissioni tutti i Soci dell’Associazione. Ogni Commissione può essere composta al
massimo da otto Soci, scelti dal Consiglio Direttivo, più i membri del Consiglio Direttivo che
chiedono di farne parte. top
8. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza; in caso di parità nella votazione il voto del
Presidente è discriminante. top
art. 8 – Presidente
1. Il Presidente, che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da
quest’ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. top
2. Il Presidente nomina come suo stretto collaboratore un Vice Presidente tra i membri del Consiglio
Direttivo. top
3. Il Presidente cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 13 e qualora non
ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli. top
4. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e
presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. top
5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo,
sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. top
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice
Presidente e nel caso di assenza di quest’ultimo dal componente del Consiglio Direttivo più anziano
d’età.top
7. In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente è decisivo. top
art. 9 – Vice Presidente
1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo. top
2. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea in caso di assenza del Presidente e ne
assume tutti i diritti e doveri. top
3. Collabora strettamente col Presidente nell’attuazione del programma dell’Associazione. top
4. Il Vice Presidente cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 13. top
art. 10 – Segretario
1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
• provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
• provvede al disbrigo della corrispondenza;
• è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi
collegiali;
•
predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio
Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio
Direttivo entro il mese di marzo;
• provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla
conservazione della documentazione relativa;
• provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle
decisioni del Consiglio Direttivo;
• è a capo del personale. top
art. 11 – Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti
dall’Assemblea. Esso elegge al suo interno il presidente. top
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. top
3. Il collegio agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione
anche di un solo Socio fatta per iscritto e firmata. top
4. Il collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta, firmata, distribuita a tutti i
Soci e pubblicata sul sito web dell’Associazione. top
art. 12 – Collegio arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto
tra gli organi, tra gli organi e i Soci ovvero tra i Soci, deve essere devoluta alla determinazione
inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali
giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro
sessanta giorni dalla nomina. top
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. top
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di
accordo, dal Presidente della Corte d’appello di Palermo il quale nominerà anche l’arbitro per la
parte che non vi abbia provveduto. top
art. 13 – Durata delle cariche
1. Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. top
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio
medesimo. top
art. 14 – Risorse economiche
1. L’Associazione trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attività da:
• quote associative e contributi dei Soci;
• contributi dei privati;
• contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
• contributi di organismi internazionali;
• donazioni e lasciti testamentari;
• introiti derivanti da convenzioni;
• rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo. top
2. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. top
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario. top
5. Non sono previsti compensi per le cariche sociali. Il Consiglio Direttivo può deliberare un
rimborso spese a favore di quei Soci che sostengono spese giustificate in favore dell’Associazione. top
art. 15 – Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei Soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è
frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio. top
2. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni
dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non
possono essere eletti alle cariche sociali. top
art. 16 – Bilancio
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti. top
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. top
3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare. top
art. 17 – Mezzi di informazione
1. Per tenere informati i Soci circa le attività dell’Associazione e per promuovere l’Associazione
stessa, a cura del Segretario deve essere creato un sito web, che sarà anche il mezzo ufficiale di
informazione tra i Soci e tra l’Associazione e la società. top
art. 18 – Scioglimento dell’Associazione
1. L’Associazione può essere sciolta con delibera dell’Assemblea votata con la maggioranza dei due
terzi dei Soci. top
2. Tutti i beni posseduti dall’Associazione al giorno dello scioglimento vengono devoluti
integralmente ad Associazioni umanitarie internazionalmente riconosciute e approvate in
Assemblea. Questo atto è l’ultimo da compiere in Consiglio Direttivo e sancisce lo scioglimento
dell’Associazione. top
art. 19 – Modifiche dello statuto
1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi
o da almeno cinque Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei Soci. top
art. 20 – Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative
in materia. top
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